Gianni Baldini
Abstract
L. n. 219/2017 colma un vuoto normativo importante relativo a valore ed effetti della dichiarazione di volontà inerenti il proprio destino terapeutico formulata ‘ora per allora’. Invero il testo in attuazione dei principi contenuti negli artt. 2, 13, 32 Cost. e 1, 2, 3 della Carta UE, offre una disciplina, per regole generali e principi, della relazione terapeutica tra medico e paziente, delimita il perimetro dell’autodeterminazione terapeutica della persona regolando contenuti, forme e limiti delle delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) imperniante sul valore vincolante della volontà precedentemente espressa.
Elementi qualificanti: il rilievo della fonte dell’informazione, la pluralità delle forme previste per la dichiarazione, la figura del fiduciario.