Eleonora Guarnieri
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si esprime in relazione alla ripartizione dell’onere della prova del nesso causale in caso di responsabilità medica ex art. 1218 cc.
La Suprema Corte, nel decidere il caso in oggetto, ha nuovamente ribadito quello che è il proprio e consolidato orientamento sul tema.
Difatti, sostiene la Corte, che quanto disciplinato dall’art. 1218 cc, esonera il creditore dall’onere di provare la colpa del debitore, ma addossa allo stesso l’onere di provare il nesso causale fra la condotta del medico ed il danno di cui viene richiesto il risarcimento.
Pertanto, il paziente o i suoi eredi che intendano essere risarciti per il cattivo operato del medico, devono sempre dimostrare che il danno da loro subito sia dipeso dalla condotta del sanitario.