Caterina Di Costanzo
ABSTRACT: La questione di legittimità costituzionale viene sollevata dal giudice tutelare del Tribunale di Pavia in relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 3 della legge 219/2017 nella parte in cui stabiliscono che l’amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza sanitaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato. Il parametro costituzionale di riferimento è costituito dalle norme
previste negli artt. 2, 3, 13, 32 della Costituzione. Sono molteplici le questioni, che sorgono nell’ambito del quesito posto, affrontate nell’ordinanza di rimessione del giudice tutelare. Tali questioni poste dal giudice tutelare toccano alcuni aspetti normativi centrali della legge 219, fra cui, uno fondamentale, quello della tutela delle persone più fragili e vulnerabili, tutela prevista dall’art. 3 della legge 219 che riguarda minori e incapaci.